Gli 83 scienziati highlycited italiani, e proposta di creare un "CINVUR" ibrido tra CIVR e ANVUR
Ultimamente (vedi altro mio contributo su questo forum The new system in UK --- Research Excellence Framework) il sistema UK si sta rivolgendo molto piu' a "impact analysis" non solo al numero di "prodotti" (articoli, brevetti), ma quanto questi sono citati e usati da altri.
In italia, siamo decisamente indietro. Alcuni autori comunque hanno iniziato a studiare e ragionare su classifiche e ranking delle riviste, su quanto la produzione accademica conti.
Altre valutazioni le trovate sul sito www.isihighlycited.org che vede l'italia ben piazzata (intorno a 7 o 8 come numero di documenti ISI e anche come H-factor, a 321 a pari merito con la svizzera!) ma molto meno ben piazzata come concentrazione di cervelli. Nel database isihighlycited.com trovate 83 italiani (alcuni nel gruppo2003.org), ma ben oltre 400 inglesi, e un enorme 4014 degli USA! Ci servono i grandi cervelli, e quasi nessuno di questi e' rientrato con la "legge rientro dei cervelli". Ci vuole una VERA legge di rientro dei "grandi cervelli" che li permetta di lavorare in condizioni di standard altissimo. Indicativo che nella struttura IIT che voleva essere MIT italiano, non e' entrato nessun isihighlycited, ne' italiano, ne' straniero. Che occasione perduta!
Elenco highlycited italiani. Ho calcolato H-index, per alcuni arriva quasi a toccare 100, complimenti (non ho completato la statistica in modo completo e prego chi e' interessato di contattarmi per aiutarmi!).
Il piu' prolifico tra gli scienziati italiani e' il prof. PM Mannucci di UniMI, che mi risulta Presidente del gruppo2003.org, con oltre 1350 lavori ISI. Altri complimenti. Ci sono Rettori (UniTO, Bocconi), ex-Ministri, direttori di grandi Istituti (per es. Mario Negri). Si puo' ancora sperare, e andrebbe valorizzata ulteriormente questa lista per attingere agli Alti Incarichi di valutazione della Ricerca e università, invece che affidarla a nomine politiche...
Devo dire che la proposta Mussi-Fioroni, per quanto interessante per l'apertura a "commissioni straniere", non mi pare faccia riferimento esplicito a parametri per valutare l'alto livello dei commissari da nominare. Esistono delle analisi molto interessanti da parte di Silvio Garattini sul libro "La ricerca Tradita" di Maccaccaro e gruppo2003, ma non mi risulta che questo sia stato integrato nella proposta Mussi-Fioroni. Potrebbe essere occasione di creare un "CINVUR" ibrido tra CIVR e ANVUR, che abbia i pregi di entrambe le proposte/sistemi.
Name Institution Category
Abbracchio, Maria Pia Università degli Studi Milano Pharmacology
Adorini, Luciano Intercept Pharmaceuticals Immunology
Amato, Mariana Univ degli Studi della Basilicata Ecology/Environment
Ambrosio, Luigi Scuola Normale Superiore Mathematics
Balbo, Gianfranco Universita degli Studi di Torino Computer Science
Balzani, Vincenzo University of Bologna Chemistry
Benci, Vieri Università di Pisa Mathematics
Benedetto, Sergio Politecnico di Torino Computer Science
Bertelli, Gianpaolo INAF Space Sciences
Bottino, Cristina Istituto Giannina Gaslini Immunology
Bressan, Alessandro Istituto Nazionale di Astrofisica Space Sciences
Brezzi, Franco IUSS (Istit Univ di Studi Superiori) Mathematics
Bruno, Maurizio Universita di Palermo Agricultural Sciences
Busetto, Giovanni Universita degli Studi di Padova Physics
Carafoli, Ernesto University of Padova Biology & Biochemistry
Caso, Carlo Università degli Studi di Genova Physics
Chiosi, Cesare Universita di Padova Space Sciences
Chlamtac, Imrich CREATE-NET Computer Science
Clerici, Mario (Mago) Milano University Medical School Immunology
De Nicola, Rocco Università degli Studi di Firenze Computer Science
Dell'Orso, Mauro Università di Pisa Physics
Di Chiara, Gaetano Univ of Cagliari Pharmacology Neuroscience
Dosi, Giovanni Scuola Superiore Sant Anna Economics/Business
Falini, Brunangelo Università degli Studi di Perugia Clinical Medicine
Ferrannini, Ele University of Pisa Biology & Biochemistry
Ferrari, Domenico Univ Cattolica at Piacenza Computer Science
Ferrero, M. I. Universita di Torino Physics
Ferrucci, Luigi Social Sciences, General
Frontera, Filippo Ferrara University Space Sciences
Garattini, Silvio Mario Negri Inst Pharmacology
Gatteschi, Dante University of Florence Chemistry
Gesmundo, Francesco Universita degli Studi di Genova Materials Science
Gessa, Gian Luigi Universita degli Studi di Cagliari Pharmacology
Ghisellini, Gabriele Istituto Nazionale di Astrofisica Space Sciences
Giacomelli, Giorgio Università di Bologna Physics
Giaquinta, Mariano Scuola Normale Superiore de Pisa Mathematics
Gioia, Isabella Maria Istituto di Radioastronomia Space Sciences
Giorgi, Filippo Abdus Salam Intern Centre for Theor Physics Geosciences
Giuliani, Sandro Menarini Ricerche S.p.A. Pharmacology
Isidori, Alberto Università degli Studî di Roma La Sapienza Engineering
La Vecchia, Carlo Università degli Studi di Milano Clinical Medicine
Maccacaro, Tommaso Osservatorio Astronomico di Brera Space Sciences
Maggi, Carlo Alberto Menarini Ricerche S.p.A. Pharmacology
Maggi, Enrico Universita di Firenze Immunology
Mancia, Giuseppe University of Milan Clinical Medicine
Mannucci, Pier Mannuccio Univ degli Studi di Milano Clinical Medicine
Mantovani, Alberto Istituto Mario Negri, Univ di Milano Immunology
Maraschi, Laura Istituto Nazionale di Astrofisica Space Sciences
Marezio, Massimo CNR Physics
Marsan, Marco Ajmone Politecnico di Torino Computer Science
Meli, A. Menarini Ricerche S.p.A. Pharmacology
Montanari, Ugo Università di Pisa Computer Science
Montorsi, Guido Politecnico di Torino Computer Science
Moretta, Alessandro Universita degli Studi di Genova Immunology
Moretta, Lorenzo Istituto Giannina Gaslini Immunology
Nicolais, Luigi University of Naples 'Federico II' Materials Science
Parisi, Giorgio University of Rome I La Sapienza Physics
Parronchi, Paola University of Florence Immunology
Patacchini, Riccardo Chiesi Pharmaceuticals SpA Pharmacology
Pelizzetti, Ezio Universita delgi Studi di Torino Ecology/Environment
Peroni, Cristiana Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Physics
Piozzi, Franco Universita de Palermo Agricultural Sciences
Piro, Luigi Istit Astrofisica - Roma Space Sciences
Raiteri, Maurizio Università di Genova Pharmacology
Rappuoli, Rino Chiron Srl Microbiology
Regoli, Domenico C. Università delgi Studi di Ferrara Pharmacology
Remuzzi, Giuseppe Mario Negri Inst Clinical Medicine
Renzini, Alvio INAF Osservatorio Astronomico di Padova Space Sciences
Ristori, Luciano Sezione INFN and Scuola Normale Superiore Physics
Rizzolatti, Giacomo University of Parma Neuroscience
Romagnani, Sergio University of Florence Immunology
Roncarolo, Maria-Grazia San Raff Theleton Inst for Gene Therapy Immunology
Sacchi, Nicoletta University of Milan Biology & Biochemistry
Santicioli, Paolo Menarini Ricerche S.p.A. Pharmacology
Savona, G. University of Palermo Agricultural Sciences
Stanco, Luca INFN - Padova Physics
Stella, Luigi INAF - Astronomical Observatory of Rome (OAR) Space Sciences
Tabellini, Guido Bocconi University Economics/Business
Walmsley, C. Malcolm Osservatorio Astrofisico diArcetri Space Sciences
Zamorani, Giovanni Istituto Nazionale di Astrofisica Space Sciences
Zichichi, Antonino Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Physics
L´AiIG ha adottato le seguenti classificazioni delle riviste internazionali di interesse per i propri soci:
- ISI - Journal Citation Reports - Impact Factor (accessibile da questo link http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=JCR&Func=Frame);
- ABS (Association of Business Schools) Academic Journal Quality Guide (scaricabile da questo link http://www.the-abs.org.uk/?id=257);
- Harzing - Journal Quality List (scaricabile da questo link http://www.harzing.com/index.htm).
L´obiettivo è quello di adeguare il sistema di valutazione dell´eccellenza e della rilevanza scientifica delle riviste di interesse per i soci dell´AiIG ai principali ranking internazionalmente riconosciuti, al fine di stimolare ulteriormente la crescita qualitativa dei lavori e favorire un rafforzamento dell´immagine nella comunità scientifica nazionale e, soprattutto, internazionale.
L´AiIG ha inoltre definito una classificazione delle riviste nazionali di interesse per i propri soci.
Le classificazioni delle riviste adottate vanno intese come valutazione della rilevanza scientifica delle riviste e non intendono fornire un´indicazione della pertinenza delle discipline e delle aree tematiche trattate in prevalenza dalle riviste stesse rispetto all´ingegneria economico-gestionale.
Vi ricordo DL Mussi-Fioroni e la sua discussione presa da:-
http://politica-universitaria.blogspot.com/2007/01/anvur-agenzia-nazionale-di-valutazione.html
Saturday, January 06, 2007 ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca . L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 138-148. La legge reca per titolo “Conversione il legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006 - Supplemento ordinario n. 233. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, cioè dal 29 novembre 2006. La legge consta di 47 articoli, di cui l’art. 2 include 181 commi, ai nn. 138-148 riguardano:
ANVUR
Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca
Art. 2
Comma 138
Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
Comma 139
I risultati delle attività di valutazione dell’ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.
Comma 140
Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legg 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell’organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.
Comma 141
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
Comma 142
Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Comma 143
Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l’attribuzione di personalità giuridica, l’accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997. n. 59, e successive modificazioni.
Comma 144
I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.
Comma 145
Dall’attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Comma 146
Il comma 2-ter dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:
«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dallanno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno».
Comma 147
All’articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «può essere riconosciuto». Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.
Comma 148
Per le finalità di cui all’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull’attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.
Fonte
LAVORI PREPARATORI
– Resoconto sommario del 7 novembre 2006
– – Estratto
– – – Sen. Giuseppe Valditara
In discussione generale interviene il senatore VALDITARA (AN) il quale giudica aberranti alcune disposizioni contenute nel disegno di legge e in particolare i commi 143, 144 e 145 dell’articolo 2. Tali norme - che egli non esita a definire eversive - costituiscono a suo giudizio un colpo di mano assai grave contro l’autonomia degli enti di ricerca in Italia e si pongono in contraddizione con l’articolo 33 della Costituzione, posto a fondamento di tale autonomia. In passato del resto la disciplina degli enti di ricerca è sempre stata disposta con un atto legislativo, seguito da regolamenti di organizzazione degli stessi enti di ricerca. Il comma 143 dell’articolo 2, invece, stabilisce che la razionalizzazione degli enti di ricerca avvenga attraverso regolamenti di delegificazione, sottoposti ad un mero parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari e che possono comunque essere emanati anche in assenza di detto parere ove siano trascorsi trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo dispone quindi di un enorme potere, non soggetto al controllo parlamentare. Rimarcando il suo disaccordo nei confronti di tale impostazione, egli ricorda che anche i sindacati hanno manifestato perplessità su un meccanismo che, ribadisce, potrebbe costituire un pericoloso precedente. Appellandosi alle componenti della maggioranza più sensibili al riconoscimento dell’autonomia degli enti di ricerca, egli auspica che la Commissione manifesti una posizione unitaria contraria a tale disposizione normativa. Quanto al comma 138 dell’articolo 2, egli ritiene la creazione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) coerente con le iniziative messe in atto nella scorsa legislatura. Tuttavia, considerata la sostanziale identità di competenze tra l’ANVUR e i due organi preesistenti, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), egli ritiene ingiustificata la soppressione di tali due istituti, che hanno peraltro conseguito discreti risultati. Per contro, tale scelta potrebbe essere conseguente alla volontà governativa di cambiare ad ogni costo gli organi dirigenti di tali istituti, che attualmente non sono in scadenza, in una logica di spoil system. Quanto alla struttura dell’ANVUR, egli ritiene impropria la mancata indicazione dei professori ordinari fra i componenti di tale organo e giudica inverosimile che non sia previsto un termine per la durata dei suoi vertici. A proposito del riferimento alla terzietà contenuto nella relazione introduttiva della presidente Vittoria Franco, egli stigmatizza che nel provvedimento non siano indicati i criteri per la composizione dell’ANVUR e per la nomina dei suoi membri. Qualora i soggetti incaricati della scelta dei membri dell’Agenzia di valutazione fossero professori universitari, egli paventa infatti il rischio della creazione di “cordate” portate a giudicare negativamente scuole di pensiero rivali; se invece la nomina fosse governativa, l’intera operazione risponderebbe pienamente alle ragioni dello spoil system. Sarebbe infine assai deprecabile se tali membri fossero nominati dal mondo dell’impresa. Reputando contestabile la mancanza di un criterio certo per la composizione di tale Agenzia e constatando l’assenza di requisiti di trasparenza, egli giudica dunque preferibile che le scelte siano sottoposte al circuito della responsabilità politica. Tuttavia in tal caso il Ministro godrebbe di poteri eccessivi tali da rasentare l’arbitrio. In conclusione, egli auspica che emerga una logica di confronto serio tra maggioranza e opposizione che prenda le distanze da velleità di occupazione dell’università, della ricerca e del sapere, suscettibili di far perdere importanti occasioni di sviluppo.
– – – Sen. Franco Asciutti
Il senatore ASCIUTTI (FI) a proposito dell’ANVUR, precisa che qualsiasi sistema di valutazione necessita di risorse adeguate: nel provvedimento in esame, invece, non sono chiare le modalità di finanziamento della nascente Agenzia di valutazione, né risulta sufficientemente esplicitato il suo carattere innovativo rispetto agli organismi vigenti. Le risorse attualmente stanziate, pari a 5 milioni di euro per ogni anno, risultano a suo avviso assai esigue, non sufficienti a coprire l’intera attività di valutazione del sistema universitario. Quanto ai decreti di riordino degli enti di ricerca, egli deplora che non sia prevista la loro trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti sulla verifica dei profili finanziari dei provvedimenti, al fine di assicurare l'effettività della clausola di invarianza di spesa indicata al comma 145 dell'articolo 2.
– – – Sen. Andrea Ranieri
Prende la parola il senatore RANIERI (Ulivo), il quale ritiene che il precedente sistema di valutazione, basato sulla divisione di competenze tra il CNSVU e il CIVR, non consentisse una organica valutazione delle università. La creazione di un’unica Agenzia, e la conseguente soppressione dei due organi preesistenti, risponde quindi, a suo giudizio, all’esigenza di avere un unico istituto preposto alla valutazione delle università e degli enti di ricerca, tanto più che gli atenei svolgono sia attività didattiche che di ricerca. Quanto alle considerazioni del senatore Valditara, egli ritiene che nella scelta degli organi direttivi di tali enti fino ad oggi siano stati pienamente rispettati i requisiti di imparzialità ed oggettività, in una logica estranea a considerazioni di mera opportunità politica. A conferma di ciò, egli ricorda che la maggior parte di essi ha resistito ai cambi di maggioranza che si sono succeduti. Il rischio paventato dal senatore Valditara, secondo cui la scelta degli organi direttivi sarebbe legata a logiche di spoil system, risulta pertanto a suo avviso inesistente, anche in considerazione dell’onorabilità sia della comunità scientifica che della classe politica italiana. Né tale situazione si è del resto verificata durante l’attività del CNSVU e del CIVR. L’istituzione dell’ANVUR, quale unica sede di valutazione della didattica e della ricerca, egli prosegue, si ispira inoltre a criteri europei ed è perfezionata dalla possibilità che ne facciano parte esperti di fama internazionale, segno di una maggiore attenzione alla trasparenza e all’oggettività. Quanto al meccanismo previsto dal comma 143 dell’articolo 2 sul riordino degli enti di ricerca, egli osserva preliminarmente che il carattere di urgenza deriva dall’assoluta perdita di credibilità degli attuali gruppi dirigenti. Si dichiara tuttavia perplesso in ordine alla scelta dello strumento del regolamento di delegificazione, giudicando preferibile il ricorso alla delega legislativa al fine di garantire l’autonomia degli enti di ricerca. Chiede quindi al Governo se sussistono margini di operatività per modificare tale disposizione, dichiarando fin d’ora la disponibilità delle sua parte politica ad intervenire in tal senso in un successivo provvedimento normativo qualora ragioni di opportunità sconsigliassero un’ulteriore lettura del decreto-legge n. 262 presso la Camera dei deputati.
– – – Maria Agostina Pellagatta
La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) giudica con favore le misure volte ad impedire l’accesso indiscriminato ai crediti da parte di chi abbia maturato esperienze professionali, nonché a bloccare le università telematiche. Entrambe si propongono infatti l’obiettivo di restituire serietà e rigore agli studi universitari, nella medesima ottica della riforma degli esami di maturità attualmente all’esame dell’Assemblea. La delegificazione della disciplina degli enti di ricerca suscita invece forti perplessità, sia per la genericità dei criteri di riordino che per l’obiettivo dichiarato di contribuire, per questa via, alla riduzione della spesa pubblica. Dopo aver sollecitato un ordine del giorno che precisi meglio i criteri della delegificazione, esprime invece un giudizio positivo sull'intento di rafforzare la terzietà della valutazione del sistema universitario.
– – – Senatori: Giovanni Mauro, Giovanna Capelli, Magda Negri, Giuseppe Scalera
Il senatore MAURO (FI) nega che il decreto-legge in esame rechi una riforma epocale della ricerca scientifica. Piuttosto, esso rappresenta il frutto di un’azione di Governo assai frammentaria che, con particolare riferimento agli enti di ricerca, culmina in una delegificazione gravissima che esautora completamente il Parlamento. Quanto all’istituzione dell’ANVUR, egli ritiene indispensabile che il Governo precisi preliminarmente le ragioni di tale scelta e gli obiettivi ad essa sottesi. Pur nella consapevolezza che la Commissione abbia in questa sede solo poteri consultivi, in considerazione del rilievo del provvedimento in esame auspica che anche da parte della maggioranza vi sia un segnale di coerenza, a testimonianza di voler davvero percorrere un cammino di riforme condivise, pena il rischio di una deriva incontrollata. La senatrice CAPELLI (RC-SE) osserva preliminarmente che alcune disposizioni del decreto-legge hanno carattere fiscale, mentre altre - tra cui quelle di competenza della Commissione - riguardano l'organizzazione della Pubblica amministrazione. Richiamandosi a considerazioni precedentemente svolte, ella manifesta la sua perplessità rispetto alle disposizioni sul riordino degli enti di ricerca di cui al comma 143 dell'articolo 2, non condividendo la scelta dello strumento della delegificazione. La senatrice NEGRI (Aut) invita entrambi gli schieramenti a liberarsi dalla logica del sospetto. Con riferimento al riordino degli enti di ricerca, osserva poi che, benché dalla fine degli anni Novanta si sia proceduto con successive deleghe e conseguenti decreti legislativi, non può negarsi che sia nella potestà del Governo operare anche con modalità diverse, ad esempio con atti di normazione secondaria. Pur prendendo atto della disponibilità del senatore Ranieri in favore di atti di natura legislativa, sottolinea quindi che essi non sono necessari, quanto meno sul piano teorico. Osserva peraltro che sarebbe stato preferibile svolgere la discussione sul riordino degli enti di ricerca in diversa ed autonoma sede, anziché nell'ambito di un decreto-legge così eterogeneo come quello in esame. Il senatore SCALERA (Ulivo) (… ) passando alle parti relative all’università e alla ricerca, rileva che il giudizio sul nuovo organismo di valutazione (ANVUR) deve essere sospeso in attesa dei successivi regolamenti che ne recheranno la disciplina di dettaglio. Sottolinea comunque fin d’ora che la terzietà dell'organo rispetto al Ministero e alle università resta un indefettibile parametro di efficienza. Rammaricandosi che ragioni di tempo non consentano ulteriori approfondimenti, deplora che il Mezzogiorno risulti sempre discriminato nell'assegnazione dei contributi per la ricerca.
Posted by Antonio Caracciolo at 11:22 AM
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